Art. 5.

      1. Al personale medico e odontoiatra dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria,

 

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inquadrato ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è mantenuta la funzione assistenziale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.